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Nomina del Consiglio di Amministrazione
Banca Generali è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di dodici componenti, nominati dall'Assemblea, che preventivamente ne stabilisce il numero. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati mediante il cosiddetto voto di lista, sulla base di liste presentate dai soci.
Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche, sempre nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla Società, in termini di indipendenza.
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente.
Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti richiesti.
Il meccanismo di nomina tramite il cosiddetto voto di lista garantisce trasparenza nonché tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.
Gli Amministratori rimangono in carica per un massimo di tre esercizi, decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Composizione del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 24 Aprile 2012, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla nomina del nuovo consiglio di Amministrazione.
Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014. Il Consiglio deve essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi.
Amministratori non esecutivi e indipendenti
Ai sensi dell’art. comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, il Consiglio deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti.
Attualmente il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto da sei Consiglieri indipendenti.
Il numero e l'autorevolezza dei Consiglieri non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso determinante nell'assunzione delle decisioni consiliari.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, l'effettiva indipendenza in occasione della nomina di un nuovo Amministratore che si qualifichi indipendente, nonché con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori. Anche il Collegio Sindacale deve poter verificare autonomamente lesito di tali verifiche.
Nella riunione del 24 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione ha accertato l'indipendenza degli Amministratori Mario Francesco Anaclerio, Paolo Baessato, Giovanni Brugnoli, Fabio Genovese, Anna Gervasoni ed Ettore Riello.
