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Patti parasociali
ultimo aggiornamento
21/10/2008 12:31
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Successivamente alla quotazione delle azioni Banca Generali sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il 20 novembre 2006 Assicurazioni Generali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno reso noto che in un Accordo tra loro stipulato il 24 giugno 2003 e successivamente modificato il 17 luglio 2006 e il 24 agosto 2006 erano contenute delle pattuizioni aventi natura parasociale.
In sintesi il contenuto delle più rilevanti pattuizioni contenute nell'Accordo:
- Consiglio di Amministrazione: per tutta la durata dell'Accordo, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato dall'Assemblea Ordinaria della Società su indicazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Diritto di covendita: per tutta la durata dell'Accordo, nel caso in cui Assicurazioni Generali intenda trasferire ad un terzo la totalità o parte della propria partecipazione detenuta nella Società, Intesa Sanpaolo ha il diritto di vendere al medesimo soggetto ed alle stesse condizioni economiche una quota della propria partecipazione proporzionale a quella trasferita da Assicurazioni Generali; nel caso in cui il terzo non accettasse di acquistare anche la quota aggiuntiva di Intesa Sanpaolo, Assicurazioni Generali dovrà ridurre la propria partecipazione oggetto di cessione in modo da consentire a Intesa Sanpaolo di vendere proporzionalmente la propria partecipazione. Il diritto di covendita non è esercitabile in sede di quotazione della Società ovvero in caso di trasferimenti infragruppo della partecipazione effettuati da Assicurazioni Generali.
Laccordo era valido fino al 1° ottobre 2008, ma successivamente non è stato rinegoziato dalle parti.
